Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale ha diritto di accedere agli atti amministrativi del Comune.
Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale è regolato dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43 e non riconosce gli stessi vincoli e limitazioni previsti dall'accesso agli atti regolamentato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.
I consiglieri comunali possono accedere anche a quegli atti che non sono strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale, per esempio gli atti gestionali o gli atti che riguardano gli aspetti burocratici dell'Amministrazione.
Le domande di accesso non devono essere motivate, ma il consigliere comunale è comunque tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43.
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale il rilascio di atti e documenti da parte di consiglieri comunali avviene entro tre giorni successivi a quello della richiesta.Il Segretario comunale o il Responsabile dell’unità organizzativa, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui sopra, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
Documentazione necessaria per accedere al servizio:
Apposito modulo ad accesso riservato
Pagamenti: Gratuito
Dove si presenta:
- Telematica, utilizzando il portale del Comune
- Cartacea, consegnando il modulo compilato all'Ufficio Protocollo