Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.
Il diritto di accesso civico è garantito dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act (FOIA)".
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:
- l’accesso civico semplice consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere a una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- l’accesso civico generalizzato, che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela d’interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d. lgs.33/2013.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. La richiesta è gratuita. Va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al “titolare del potere sostitutivo” (art. 2, co. 9-bis della legge 241/1990) con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo
Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.
Modalità per l'esercizio del diritto di accesso:
La richiesta deve essere sottoscritta dall'interessato e può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Roncadelle
- trasmissione per posta
- trasmissione per via telematica tramite i moduli online presenti sul sito comunale che verranno recapitati automaticamente all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.