Modalità di accesso agli atti.

La possibilità di consultare e di ottenere copia di documenti amministrativi è un diritto garantito dalla legge 241 del 1990, a chiunque abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Cosa intendiamo per documento amministrativo? Per "documento amministrativo" s’intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Da chi è esercitabile questo diritto? Questo diritto può essere esercitato, oltre che dai singoli cittadini, anche dai legali rappresentanti di associazioni e comitati portatori di interessi diffusi (es. associazioni ambientaliste, comitati di genitori, ecc.). La richiesta di accesso agli atti deve essere sempre motivata riguardo all'utilizzo che si intende fare dei documenti richiesti. L'Amministrazione deve:  se la richiesta è irregolare o incompleta, entro dieci giorni richiedere all'interessato chiarimenti o integrazioni;  accogliere la domanda, indicando l'ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione od ottenere copia dei documenti richiesti.  L'Amministrazione può:  negare temporaneamente l'accesso, con provvedimento motivato indicante la durata del differimento, per tutelare la riservatezza di persone, gruppi o imprese o per salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;  negare l'accesso, con provvedimento motivato, a tutta (o parte) la documentazione richiesta;  non rispondere entro trenta giorni, cioè ricorrere al silenzio-rifiuto (equivalente al rigetto esplicito). In caso di rifiuto, tacito o esplicito, il richiedente può:  rivolgersi al Difensore civico competente per ottenere il riesame della richiesta;  presentare ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dal rifiuto o dall'azione del Difensore civico. Modulistica: Inoltrare domanda formale scritta (vedi allegato) all'Amministrazione che ha formato l'atto conclusivo del procedimento o lo detiene stabilmente.

 

Modalità di trasmissione della richiesta e ritiro.

La richiesta, corredata da un documento d'identità del richiedente, può essere presentata all'ufficio Polizia Locale, mediante l'apposito modulo, nei seguenti modi:

1) a mano;

2) tramite fax al n° 030/2589699;

3) PEC;

4) con raccomandata R/R.

Il ritiro della documentazione, nel caso in cui sia previsto il pagamento dei diritti di riproduzione, va effettuato direttamente presso l'ufficio.

 

 

Ufficio: 
Polizia Locale
Data pubblicazione: 
Mercoledì, 14 Gennaio, 2015