ORDINANZA 623 del 21/10/2020 Regione Lombardia

ORDINANZA 623 del 21 ottobre 2020

VALIDA DAL 22 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

 

 

Aggiornamento del 21 ottobre 2020
Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.


Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:


CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  • grandi strutture di vendita,
  • esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.


Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  • generi alimentari,
  • alimenti e prodotti per animali domestici,
  • prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  • prodotti per l’igiene della casa,
  • piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.


MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).


SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.


Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

  • ​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
  • con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
  • sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubblichecompresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.


DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza.
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.


SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.


ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
 

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.


ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.



DISPOSIZIONI NAZIONALI

La disposizioni nazionali in vigore fanno riferimento al DPCM del 13 ottobre e al DPCM del 18 ottobre. Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide fino a venerdì 13 novembre compreso.

Di seguito i punti principali dei DPCM:

  • raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
  • possibile chiusura di strade o piazze nei centri urbani a partire dalle ore 21 per evitare assembramenti;
  • sospesi convegni e congressi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • consentito l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale; consentito inoltre l’accesso dei minori ad aree giochi nel rispetto delle linee guida;
  • confermata la sospensione delle attività all’interno di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;
  • divieto di svolgere feste in tutti i luoghi, sia all'aperto che al chiuso;
  • indicazioni per le feste connesse a cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
  • sospensione di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • disposizioni per chi fa ingresso in Italia.


Per maggiori informazioni consultare i pdf allegati (tra gli allegati IL MOD. DI AUTODICHIARAZIONE)

Data pubblicazione: 
Mercoledì, 21 Ottobre, 2020