IL SINDACO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;
Verificato che il territorio del Comune di Roncadelle è compreso nella zona climatica “E” e che, conseguentemente, nel territorio comunale l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici di cui all’art. 3 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, è consentito, come indicato all’art. 9 dello stesso DPR, dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;
Valutato che le attuali condizioni climatiche e le previsioni nel breve periodo evidenziano il perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali; Preso atto che l’art. 9 c. 2 del D.P.R. 412/93 giustifica l’attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;
Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l’utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;
AUTORIZZA
La riattivazione degli impianti di riscaldamento fino al 15 maggio 2017 su tutto il territorio comunale;
RICORDA CHE
• gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti all’art. 4 del DPR 412/1993;
• è consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento; La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico nei modi di Legge.
Il Sindaco (Damiano Spada)