Cosa è:
I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici di ogni altro ente pubblico o pubblica amministrazione per finalità di lettura, studio e ricerca sono liberamente e gratuitamente consultabili (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).
Fanno eccezione:
- i documenti di politica estera o interna dello Stato su cui il Ministero dell'Interno ha emesso un provvedimento di riservatezza. Questi documenti diventano consultabili dopo 50 anni
- i documenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari, i quali diventano consultabili dopo 40 anni
- i documenti che contengono dati sulla salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, i quali diventano consultabili dopo 70 anni.
Solo il Ministero dell'Interno può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123).
Lo Stato, le regioni e ciascun altro ente pubblico possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124).
La consultazione dei documenti avviene nei locali del Comune sotto la sorveglianza del personale. La consultazione è consentita ai richiedenti che ne abbiano motivo diretto o eventualmente a persone delegate.
Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare la vigente normativa in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 e Codice di deontologia per scopi storici).
L’accesso avviene di noma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, compatibilmente con gli orari di servizio e le altre incombenze del personale addetto all’archivio.
Documentazione necessaria per accedere all’archivio storico:
Copia fronte e retro del documento d’identità.
Pagamenti:
Nel caso in cui venisse richiesta la copia dei documenti, è previsto il pagamento del costo di riproduzione del documento.
Dove si presenta:
- Telematica, utilizzando il portale del Comune
- Cartacea, consegnando il modulo compilato all'Ufficio Protocollo
Per la consultazione dell’archivio del Comune si rimanda a quanto disciplinato nel manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentari e degli archivi (art. 12.3“Consultazione degli atti”)
N.B.: I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici di ogni altro ente pubblico o pubblica amministrazione per finalità di lettura, studio e ricerca sono liberamente e gratuitamente consultabili (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).