Ricorso al verbale di accertamento CDS

IMPUGNAZIONI ORDINARIE AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA:
 
Avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, è possibile presentare alternativamente una delle seguenti impugnazioni:
  • ricorso al Prefetto di Brescia: entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  • opposizione al Giudice di Pace di Brescia: entro 30 giorni dalla notifica o contestazione del verbale.

Si precisa che l’impugnazione può essere presentata contro il verbale già notificato; in caso di avviso di accertamento (cd. preavviso), è necessario attendere la notifica dell’atto. consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale) al Giudice di Pace competente.

 

 

RICORSO AL PREFETTO

 

Il ricorso al Prefetto di Brescia contro un verbale di contestazione di violazione al codice della strada deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica, a pena di inammissibilità.

Il ricorso è alternativo all’opposizione al Giudice di Pace; pertanto, non possono essere presentati entrambi contro lo stesso verbale.
Il ricorso è inoltre inammissibile se si è effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta.
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO
 
Il ricorso deve essere motivato e sottoscritto in forma autentica dal destinatario del verbale (non sono ammesse deleghe); in caso di persone giuridiche, deve essere presentato dal legale rappresentante.
Il ricorrente deve allegare un proprio documento d’identità, salvo la sottoscrizione con firma digitale, copia del verbale e della notifica, nonché ogni documento utile per l’accoglimento delle proprie doglianze. 
 
Il ricorso può essere presentato:
 
1) al Comando Polizia Locale di Roncadelle, consegnando il modulo presso gli Uffici.     
2) direttamente alla Prefettura di Brescia. In tal caso, prima della decisione, la Prefettura chiede all’organo accertatore di presentare le proprie deduzioni ed osservazioni.
 
Esaminati gli atti, il Prefetto emette la sua decisione:
    • in caso di accoglimento del ricorso: ordinanza di archiviazione del verbale;
    • in caso di rigetto del ricorso: ordinanza-ingiunzione di pagamento, con la quale impone il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista, oltre le spese del procedimento, entro 30 giorni dalla notifica.
      La decisione del Prefetto viene notificata dall’organo accertatore al ricorrente.​
 
La Prefettura di Brescia ha reso disponibile per il cittadino la consultazione online dello stato del proprio ricorso, tramite collegamento a SANA.
 
RICORSO AL GIUDICE AL PACE
 
L’opposizione al Giudice di Pace di Brescia deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica, a pena di inammissibilità.
L’opposizione è alternativa al ricorso al Prefetto; pertanto, non possono essere presentati entrambi contro lo stesso verbale.
L’opposizione è inoltre inammissibile se si è effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta.
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
 
L’opposizione, con eventuale richiesta di sospensiva, viene depositata presso la cancelleria del G​iudice di Pace di Brescia in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 8.
Esaminati gli atti, il Giudice di Pace di Brescia chiede all’organo accertatore di trasmettere gli atti e fissa l’udienza per la comparizione delle parti.
All’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace emette sentenza con la quale:
    • accoglie l’opposizione;
    • o rigetta l’opposizione, determinando la sanzione da pagare.

 

Ufficio: 
Polizia Locale
Data pubblicazione: 
Lunedì, 26 Settembre, 2022
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